134 Modalità di
documentazione
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale (357, 373,
480, 510).
2. Il verbale Ë redatto, in forma integrale o riassuntiva (125, 127, 140,
268, 357-3, 373-3, 420, 481-1, 567, 666), con la stenotipia o altro
strumento meccanico (l35-2; 50 artt.), ovvero in caso di impossibilità di
ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
3. Quando il verbale Ë redatto in forma riassuntiva Ë effettuata anche la
riproduzione fonografica (139).
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono
ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se
assolutamente indispensabile.
135 Redazione del verbale
1. Il verbale Ë redatto dall'ausiliario (126, 50 artt.; 1 reg.) che assiste
il giudice.
2. Quando il verbale Ë redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico
(134-2), il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie
competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno
all'amministrazione dello Stato (50, 51 artt.).
136 Contenuto del verbale
1. Il verbale contiene (480, 481) la menzione del luogo, dell`anno, del
mese, del giorno e, quando occorre, dell`ora in cui Ë cominciato e chiuso,
le generalitý delle persone intervenute, l`indicazione delle cause, se
conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti
intervenire, la descrizione di quanto l`ausiliario (126) ha fatto o ha
constatato o di quanto Ë avvenuto in sua presenza nonchÈ le dichiarazioni
ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
2. Per ogni dichiarazione Ë indicato se Ë stata resa spontaneamente o previa
domanda e, in tale caso, Ë riprodotta anche la domanda, se la dichiarazione
Ë stata dettata dal dichiarante (482), o se questi si Ë avvalso
dell`autorizzazione a consultare note scritte, ne Ë fatta menzione (499,
501).
137 Sottoscrizione del verbale
1. Salvo quanto previsto dall`art. 483 comma 1, il verbale, previa lettura,
Ë sottoscritto (110) ala fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo
ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le
operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non Ë in grado di sottoscrivere,
ne Ë fatta menzione con l`indicazione del motivo.
138 Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia
1. Salvo quanto previsto dall`art. 483 comma 2 i nastri impressi con i
caratteri della stenotipia ( 134) sono trascritti in caratteri comuni non
oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono
uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.
2. Se la persona che ha impresso i nastri Ë impedita, il giudice dispone che
la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea
all`amministrazione dello Stato (51 att.).
139 Riproduzione fonografica o audiovisiva
1. La riproduzione fonografica o audiovisiva (134) Ë effettuata da personale
tecnico, anche estraneo all`amministrazione dello Stato, sotto la direzione
dell`ausiliario (126) che assiste il giudice.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale Ë indicato il
momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione (136).
3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo,
non ha avuto effetto o non Ë chiaramente intelligibile, fa prova il verbale
redatto in forma riassuntiva (134).
4. La trascrizione della riproduzione Ë effettuata da personale tecnico
giudiziario. Il giudice puÚ disporre che essa sia affidata a persona idonea
estranea all`amministrazione dello Stato.
5. Quando le parti vi consentono, il giudice puÚ disporre che non sia
effettuata la trascrizione.
6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se
effettuate, sono unite agli atti del procedimento (49 att.; 24 reg.).
140 Modalitý di documentazione in casi particolari
1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del
verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto
semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente
indisponibilitý di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.
2. Quando Ë redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva (125-2, 127-10,
420-5, 494-2, 567-3, 666-9), il giudice vigila affinchÈ sia riprodotta
nell`originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni,
con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono
servire a valutarne la credibilitý.
141 Dichiarazioni orali delle parti
1. Quando la legge non impone la forma scritta (125-6), le parti possono
fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o
dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l`ausiliario
(126) che assiste il giudice redige il verbale (134, 136) e cura la
registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti (482).
Al verbale Ë unita, se ne Ë il caso, la procura speciale.
2. Alla parte che lo richiede Ë rilasciata, a sue spese, una certificazione
ovvero una copia delle dichiarazioni rese (116).
141 bis Modalitý di documentazione dell`interrogatorio di persona in stato
di detenzione
Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato
integralmente, a pena di inutilizzabilitý, con mezzi di riproduzione
fonografica o audiovisiva.
Quando si verifica una indisponibilitý di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della
consulenza tecnica. Dell`interrogatorio È anche redatto verbale in forma
riassuntiva. La trascrizione della riproduzione È disposta solo se richiesta
dalle parti.
142 Nullitý dei verbali
1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale Ë nullo se vi Ë
incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione
(110) del pubblico ufficiale che lo ha redatto. |