TITOLO IV
TRADUZIONE DEGLI ATTI
Artt. 143-147
143 Nomina dell`interprete
1. L`imputato (60, 61) che non conosce la lingua italiana (109) ha diritto
di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere
comprendere l`accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento
degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana Ë presunta
fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano (169-3) .
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall`art. 119, l`autoritý
procedente nomina un interprete (52 att.) quando occorre tradurre uno
scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile
(242) ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione (141)
non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puÚ anche essere fatta per
iscritto e in tale caso Ë inserita nel verbale (134) con la traduzione
eseguita dall`interprete.
3. L`interprete Ë nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o
l`ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o
del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell`ufficio di interprete Ë obbligatoria (133; 336 c.p.).
144 Incapacitý e incompatibilitý dell`interprete
1. Non puÚ prestare ufficio di interprete, a pena di nullitý:
a) il minorenne, l`interdetto (414 c.c., 32 c.p.), l`inabilitato (415 c.c.)
e chi Ë affetto da infermitý di mente;
b) chi Ë interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28, 29, 31
c.p.) ovvero Ë interdetto o sospeso dall`esercizio di una professione o di
un`arte (30, 31 c.p.);
c) chi Ë sottoposto a misure di sicurezza personali (215 c.p.) o a misure di
prevenzione;
d) chi non puÚ essere assunto come testimone o ha facoltý di astenersi dal
testimoniare (199) o chi Ë chiamato a prestare ufficio di testimone o di
perito ovvero Ë stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento
o in un procedimento connesso (12). Nondimeno, nel caso previsto dall`art.
119, la qualitý di interprete puÚ essere assunta da un prossimo congiunto
della persona sorda, muta o sordomuta.
145 Ricusazione e astensione dell`interprete
1. L`interprete puÚ essere ricusato per i motivi indicati nell`art. 144,
dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal
giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se
vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l`interprete ha obbligo
di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione puÚ essere presentata
fino a che non siano esaurite le formalitý di conferimento dell`incarico
(146) e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti
successivamente, prima che l`interprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con
ordinanza.
146 Conferimento dell`incarico
1. L`autoritý procedente accerta l`identitý dell`interprete e gli chiede se
versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sull`obbligo di adempiere bene e fedelmente l`incarico
affidatogli, senz`altro scopo che quello di far conoscere la veritý, e di
mantenere il segreto (329; 326 c.p.) su tutti gli atti che si faranno per
suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l`ufficio
147 Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell`interprete
1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata,
l`autoritý procedente fissa all`interprete un termine che puÚ essere
prorogato per giusta causa una sola volta. L`interprete puÚ essere
sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.
2. L`interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per
discolparsi, puÚ essere condannato dal giudice (53 att.) al pagamento a
favore della cassa delle ammende di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.
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