CODICE |
DI |
PROCEDURA PENALE |
LIBRO TERZO |
PROVE |
Titolo II - Mezzi di prova (Artt. 194 - 243) |
194 Oggetto e limiti della testimonianza 1. Il testimone Ë esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova (187). Non puÚ deporre sulla moralitý dell`imputato (234-3), salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalitý (133 c.p.) in relazione al reato e alla pericolositý sociale (203 c.p.). 2. L`esame puÚ estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonchÈ alle circostanze il cui accertamento Ë necessario per valutarne la credibilitý. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalitý della persona offesa dal reato Ë ammessa solo quando il fatto dell`imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. 3. Il testimone Ë esaminato su fatti determinati (499). Non puÚ deporre sulle voci correnti nel pubblico (2343) nÈ esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
1. Quando il testimone (209) si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (62). 2. Il giudice puÚ disporre anche di ufficio l`esame delle persone indicate nel comma 1 (190). 3. L`inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l`esame di queste risulti impossibile per morte, infermitý o irreperibilitý. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale). 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale. 6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli artt. 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 7. Non puÚ essere utilizzata (191) la testimonianza di chi si rifiuta o non Ë in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell`esame.
1. Ogni persona ha la capacitý di testimoniare. 2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l`idoneitý fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio puÚ ordinare gli accertamenti opportuni (220) con i mezzi consentiti dalla legge. 3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2 siano stati disposti prima dell`esame testimoniale non precludono l`assunzione della testimonianza.
197 Incompatibilitý con l`ufficio di testimone 1. Non possono essere assunti come testimoni: a) i coimputati del medesimo reato (41, 110, 113 c.p.) o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell`art. 12 (210), anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere (425), di proscioglimento (469, 529 s.) o di condanna (533), salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile (648) ; b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall`art. 371 comma 2 lett. b); c) il responsabile civile (83) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89); d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario ( 126).
l. Il testimone ha l`obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo veritý (497) alle domande che gli sono rivolte. 2. Il testimone non puÚ essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilitý penale.
199 Facoltý di astensione dei prossimi congiunti 1. I prossimi congiunti (304-4 c.p.) dell`imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia (333), querela (336) o istanza (341) ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato 2. Il giudice, a pena di nullitý (181), avvisa le persone predette della facoltý di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi Ë legato all`imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall`imputato durante la convivenza coniugale: a) a chi, pur non essendo coniuge dell`imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso; b) al coniuge separato dell`imputato; c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l`imputato.
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l`obbligo di riferirne all`autoritý giudiziaria (331, 334): a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l`ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici (2224 coord.) e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltý di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale . 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell`albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell`esercizio della loro professione ( 1957). Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicitý puÚ essere accertata solo attraverso l`identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
1. Salvi i casi in cui hanno l`obbligo di riferirne all`autoritý giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l`obbligo di astenersi dal deporre (204) su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (326 c.p.) . 2. Si applicano le disposizioni dell`art. 200 commi 2 e 3.
1. I pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l`obbligo (261 c.p.) di astenersi dal deporre (204) su fatti coperti dal segreto di Stato . 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. 3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato ( 129). 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.
203 Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza 1. Il giudice non puÚ obbligare (204) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonchÈ il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori (66 att.). Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite nÈ utilizzate (191).
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203 (66l att.) fatti notizie o documenti concernenti reati diretti all`eversione dell`ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato Ë definita dal giudice. Prima dell`esercizio dell`azione penale (405) provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 2. Del provvedimento che rigetta l`eccezione di segretezza Ë data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (66 att. ).
205 Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato 1. La testimonianza del Presidente della Repubblica Ë assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato. 2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuitý e la regolaritý della funzione cui sono preposti. 3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione (213) o di confronto (211) o per altra necessitý.
206 Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici 1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l`incaricato di una missione diplomatica all`estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l`esame Ë trasmessa, per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, all`autoritý consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall`art. 205 comma 3. 2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.
207 Testimoni sospettati di falsitý o reticenza. Testimoni renitenti 1. Se nel corso dell`esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove giý acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l`avvertimento previsto dall`art. 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l`immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perchÈ proceda a norma di legge (476). 2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall`art. 372 c.p., ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
1. Nel dibattimento, l`imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.
1. All`esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 198 comma 2 e 499 e se Ë esaminata una parte diversa dall`imputato, quelle previste dall`art. 195. 2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne Ë fatta menzione nel verbale.
210 Esame di persona imputata in un procedimento connesso 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell`art. 12, nei confronti delle quali si procede o si Ë proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell`art. 195, anche di ufficio.2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice ( 198), il quale, ove occorra, ne ordina l`accompagnamento collettivo (132, 513-2). Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni ( 197) . 3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all`esame. In mancanza di un difensore di fiducia Ë designato un difensore di ufficio. 4. Prima che abbia inizio l`esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall`art. 66 comma 1, esse hanno facoltý di non rispondere (64). 5. All`esame si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 195, 499 e 503 . 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede (197), nel caso previsto dall`art. 371 comma 2 lett. b).
l. Il confronto (364, 392) Ë ammesso esclusivamente fra persone giý esaminate (194 s., 208 s.) o interrogate (65), quando vi Ë disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
l. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni. 2. Nel verbale Ë fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro Ë avvenuto durante il confronto.
213 Ricognizione di persone. Atti preliminari 1. Quando occorre procedere a ricognizione personale (392), il giudice (361) invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull`attendibilitý del riconoscimento. 2. Nel verbale Ë fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese. 3. L`inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 Ë causa di nullitý (181) della ricognizione.
214 Svolgimento della ricognizione 1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il pi˜ possibile somiglianti, anche nell`abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest`ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti sin dove Ë possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest`ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. 2. Se vi Ë fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l`atto sia compiuto senza che quest`ultima possa vedere la prima. 3. Nel verbale Ë fatta menzione, a pena di nullitý (181), delle modalitý di svolgimento della ricognizione. Il giudice puÚ disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato (253), il giudice procede osservando le disposizioni dell`art. 213, in quanto applicabili. 2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. 3. Si applicano le disposizioni dell`art. 214 comma 3.
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro puÚ essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell`art. 213, in quanto applicabili. 2. Si applicano le disposizioni dell`art. 214 comma 3.
1. Quando pi˜ persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla. 2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di pi˜ persone o di pi˜ oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l`oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
218 Presupposti dell`esperimento giudiziale 1. L`esperimento giudiziale Ë ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. 2. L`esperimento consiste nella riproduzione, per quanto Ë possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalitý di svolgimento del fatto stesso.
219 Modalitý dell`esperimento giudiziale 1. L`ordinanza che dispone l`esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell`oggetto dello stesso e l`indicazione del giorno, dell`ora e del luogo in cui si procederý alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice puÚ designare un esperto per l`esecuzione di determinate operazioni. 2. Il giudice dý gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti (134). 3. Anche quando l`esperimento Ë eseguito fuori dell`aula di udienza, il giudice puÚ adottare i provvedimenti previsti dall`art. 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell`atto. 4. Nel determinare le modalitý dell`esperimento, il giudice, se del caso, dý le opportune disposizioni affinchÈ esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l`incolumitý delle persone o la sicurezza pubblica.
1. La perizia Ë ammessa (398, 495) quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 2. Salvo quanto previsto ai fini dell`esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l`abitualitý o la professionalitý nel reato (102-105 c.p.), la tendenza a delinquere (108 c.p.), il carattere e la personalitý dell`imputato e in genere le qualitý psichiche indipendenti da cause patologiche.
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi (67-69 att.) o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina (74 att.) . Quando la perizia Ë dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. 2. Il giudice affida l`espletamento della perizia a pi˜ persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessitý (2274) ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. 3. Il perito ha l`obbligo di prestare il suo ufficio (70-72 att.; 366 c.p.), salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall`art. 36.
222 Incapacitý e incompatibilitý del perito 1. Non puÚ prestare ufficio di perito, a pena di nullitý: a) il minorenne (98 c.p.), l`interdetto (414 c.c.; 32 c.p.), l`inabilitato (415 c.c.) e chi Ë affetto da infermitý di mente; b) chi Ë interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28, 29, 31 c.p.) ovvero Ë interdetto o sospeso dall`esercizio di una professione o di un`arte (30, 31, 35 c.p.); c) chi Ë sottoposto a misure di sicurezza personali (215 c.p.) o a misure di prevenzione; d) chi non puÚ essere assunto come testimone (197) o ha facoltý di astenersi dal testimoniare (199) o chi Ë chiamato a prestare ufficio di testimone (120, 194 s.) o di interprete (143); e) chi Ë stato nominato consulente tecnico (225, 233, 359) nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
223 Astensione e ricusazione del perito 1. Quando esiste un motivo di astensione il perito ha l`obbligo di dichiararlo. 2. Il perito puÚ essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall`art. 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lett. h) del medesimo articolo. 3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione puÚ essere presentata fino a che non siano esaurite le formalitý di conferimento dell`incarico (226) e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere (227). 4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia. 5. Si osservano, in quanto applicabili le norme sulla ricusazione del giudice (3i).
1. Il giudice dispone anche di ufficio (190, 468, 508) la perizia con ordinanza motivata (125), contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell`oggetto delle indagini (220), l`indicazione del giorno, dell`ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. 2. Il giudice dispone la citazione del perito (398, 468, 508) e dý gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all`esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l`esecuzione delle operazioni peritali.
225 Nomina del consulente tecnico 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltý di nominare propri consulenti tecnici (233, 359; 38, 73 att.) m numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. 2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato (98) . 3. Non puÚ essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell`art. 222 comma 1 lett a), b), c), d).
226 Conferimento dell`incarico 1. Il giudice, accertate le generalitý del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli artt. 222 e 223, lo avverte degli obblighi (70 att.) e delle responsabilitý (373 c.p.) previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: Ïconsapevole della responsabilitý morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell`incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la veritý e a mantenere il segreto (329) su tutte le operazione peritali". 2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici (225, 233-2), il pubblico ministero e i difensori presenti.
1. Concluse le formalitý di conferimento dell`incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. 2. Se, per la complessitý dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, puÚ chiedere un termine al giudice. 3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione (231) del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrý rispondere ai quesiti e dispone perchÈ ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici (225, 233-2). 4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessitý (221-2), il termine puÚ essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche pi˜ volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non puÚ superare i sei mesi (392-2). 5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito puÚ chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine puÚ essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l`acquisizione al fascicolo per il dibattimento (431, 76 att.). 2. Il perito puÚ essere inoltre autorizzato ad assistere all`esame delle parti e all`assunzione di prove nonchÈ a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attivitý materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. 3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell`incarico, il perito richieda notizie all`imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell`accertamento peritale. 4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell`incarico, la decisione Ë rimessa al giudice (508-2), senza che ciÚ importi sospensione delle operazioni stesse.
229 Comunicazioni relative alle operazioni peritali 1. Il perito indica il giorno, l`ora e il luogo in cui inizierý le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dý comunicazione senza formalitý alle parti presenti.
230 Attivitý dei consulenti tecnici 1. I consulenti tecnici (225, 233-2; 38 att.) possono assistere al conferimento dell`incarico al perito (223-1 coord.) e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali Ë fatta menzione nel verbale. 2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione (227, 360-3). 3. Se sono nominati dopo l`esaurimento delle operazioni peritali (228), i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. 4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivitý non puÚ ritardare l`esecuzione della perizia e il compimento delle altre attivitý processuali.
1. Il perito puÚ essere sostituito (227) se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non Ë accolta ovvero se svolge negligentemente l`incarico affidatogli (70 att.). 2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l`inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell`ordinanza Ë trasmessa all`ordine o al collegio cui appartiene il perito. 3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puÚ essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 300.000 a L. 3 milioni. 4. Il perito Ë altresÏ sostituito quando Ë accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione (223). 5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali giý compiute.
232 Liquidazione del compenso al perito 1. Il compenso al perito Ë liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali .
233 Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia 1. Quando non Ë stata disposta perizia, ciascuna parte puÚ nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici (225, 359; 38, 73 att.; 223l coord.) . Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell`art. 121. 2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici giý nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltý previsti dall`art. 230, salvo il limite previsto dall`art. 225 comma 1. 3. Si applica la disposizione dell`art. 225 comma 3.
1. E` consentita l`acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo . 2. Quando l`originale di un documento del quale occorre far uso Ë per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non Ë possibile recuperarlo, puÚ esserne acquisita copia (112). 3. E` vietata (191) l`acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralitý in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti (l94-1 e 3).
235 Documenti costituenti corpo del reato 1. I documenti che costituiscono corpo del reato (253) devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga (240).
236 Documenti relativi al giudizio sulla personalitý 1. E` consentita l`acquisizione dei certificati del casellario giudiziale (688) della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonchÈ delle sentenze irrevocabili (648) di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute (730 s.), ai fini del giudizio sulla personalitý dell`imputato o della persona offesa dai reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualitý morali di questa. 2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilitý di un testimone.
237 Acquisizione di documenti provenienti dall`imputato 1. E` consentita l`acquisizione, anche di ufficio (190), di qualsiasi documento proveniente dall`imputato (240), anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
238 Verbali di prove di altri procedimenti 1. E` ammessa l`acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale (78 att.) se si tratta di prove assunte nell`incidente probatorio (392 s.) o nel dibattimento (496 s.) . 2. E` ammessa l`acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autoritý di cosa giudicata (324 c.p.c.). 2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell`articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione 3. E` comunque ammessa
l`acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute
non sono ripetibili (247-271, 354, 360, 512; 782 att.); 4. Ai di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell`imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli artt. 500 e 503. 5. Salvo quanto previsto dall`art. 190 bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell`art. 190 l`esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo.
239 Accertamento della provenienza dei documenti 1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento Ë sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime (3333) non possono essere acquisiti nÈ in alcun modo utilizzati (191, 108 att., 5 reg.) salvo che costituiscano corpo del reato (235, 253) o provengano comunque dall`imputato (237).
1. Fuori dei casi previsti dall`art. 537, il giudice, se ritiene la falsitý di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
242 Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici 1. Quando Ë acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell`art. 143 se ciÚ Ë necessario alla sua comprensione. 2. Quando Ë acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell`art. 268 comma 7.
1. Quando dispone l`acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto (329), il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, puÚ autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell`art. 116 (258). |
![]() |