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CAPO I
Disposizioni generali
Artt 272-279
272 Limitazioni alle libertý della persona
1. Le libertý della persona possono essere limitate con misure cautelari
soltanto a norma delle disposizioni del presente Titolo.
273 Condizioni generali di applicabilitý delle misure
1. Nessuno puÚ essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non
sussistono gravi indizi di colpevolezza.
2. Nessuna misura puÚ essere applicata se risulta che il fatto Ë stato
compiuto in presenza di una causa di giustificazione (50-54 c.p.) o di non
punibilitý (45-48, 85 s., 308, 309, 384, 599, 649 c.p.) o se sussiste una
causa di estinzione del reato (150 s. c.p.) ovvero una causa di estinzione
della pena (171 s. c.p.) che si ritiene possa essere irrogata.
274 Esigenze cautelari
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, relative
ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto
pericolo per l`acquisizione o la genuinitý della prova, fondate su
circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di
nullitý rilevabile anche d`ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale
pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta
alle indagini o dell`imputato di rendere dichiarazioni nÈ nella mancata
ammissione degli addebiti;
b) quando l`imputato si Ë dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che
egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere
irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalitý e circostanze del fatto e per la
personalitý della persona sottoposta alle indagini o dell`imputato, desunta
da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il
concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di
altri mezzi di violenza personale o diretti contro l`ordine costituzionale
ovvero delitti di criminalitý organizzata o della stessa specie di quello
per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della
stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare
sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali È prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
275 Criteri di scelta delle misure
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneitý
di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura deve essere proporzionata all`entitý del fatto e alla
sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
2 bis. Non puÚ essere disposta la misura della custodia cautelare se il
giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione
condizionale della pena.
3. La custodia cautelare in carcere (285) puÚ essere disposta soltanto
quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi
di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all`art. 416 bis del codice
penale, o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l`attivitý delle
associazioni previste dallo stesso articolo, È applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari.
4. Non puÚ essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati
siano donna incinta o madre di prole di etý inferiore a tre anni con lei
convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato
l`etý di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute
particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque
tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
5. (Abrogato).
276 Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura
cautelare, il giudice puÚ disporre la sostituzione o il cumulo con altra pi˜
grave (299), tenuto conto dell`entitý, dei motivi e delle circostanze della
violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a
una misura interdittiva (288 289), il giudice puÚ disporre la sostituzione o
il cumulo anche con una misura coercitiva (281-286).
277 Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
1. Le modalitý di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti
della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con
le esigenze cautelari (274) del caso concreto.
278 Determinazione della pena agli effetti dell`applicazione delle misure
1. Agli effetti dell`applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene
conto della continuazione (c.p 81-2.), della recidiva e delle circostanze
del reato (59-70 c.p.), fatta eccezione della circostanza attenuante
prevista dall`art. 62 n. 4) codice penale nonchÈ delle circostanze per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del
reato e di quelle ad effetto speciale (c.p 633.).
279 Giudice competente
1. Sull`applicazione (291) e sulla revoca (299) delle misure nonchÈ sulle
modifiche delle loro modalitý esecutive, provvede il giudice che procede (disp.
di att 91.). Prima dell`esercizio dell`azione penale provvede il giudice per
le indagini preliminari (328).
CAPO II
Misure coercitive
Artt. 280-286bis
280 Condizioni di applicabilitý delle misure coercitive
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall`art.
391, le misure previste in questo Capo possono essere applicate solo quando
si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena (278)
dell`ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (230
coord.).
2. La custodia cautelare in carcere puÚ essere disposta solo per delitti,
consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi
abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
281 Divieto di espatrio
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice
prescrive all`imputato di non uscire dal territorio nazionale senza
l`autorizzazione del giudice che procede (215 coord.).
2. Il giudice dý le disposizioni necessarie per assicurare l`esecuzione del
provvedimento, anche al fine di impedire l`utilizzazione del passaporto e
degli altri documenti di identitý validi per l`espatrio.
2 bis. Con l`ordinanza che applica una delle altre misure coercitive
previste dal presente Capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di
espatrio. (Quest`ultimo comma È stato dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale)
282 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
1. Con il provvedimento che dispone l`obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, il giudice prescrive all`imputato di presentarsi a un
determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto
dell`attivitý lavorativa e del luogo di abitazione dell`imputato.
283 Divieto e obbligo di dimora
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice
prescrive all`imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non
accedervi senza l`autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l`obbligo di dimora, il giudice
prescrive all`imputato di non allontanarsi, senza l`autorizzazione del
giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al
fine di assicurare un pi˜ efficace controllo o quando il comune di dimora
abituale non Ë sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione
del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una
frazione di quest`ultimo. Se per la personalitý del soggetto o per le
condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce
adeguatamente le esigenze cautelari previste dall`art. 274, l`obbligo di
dimora puÚ essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di
esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell`ambito della regione
ove ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l`obbligo di dimora, il giudice indica l`autoritý di
polizia alla quale l`imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il
luogo dove fisserý la propria abitazione. Il giudice puÚ prescrivere
all`imputato di dichiarare all`autoritý di polizia gli orari e i luoghi in
cui sarý quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo
di comunicare preventivamente alla stessa autoritý le eventuali variazioni
dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice puÚ, anche con separato provvedimento, prescrivere
all`imputato di non allontanarsi dall`abitazione in alcune ore del giorno,
senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice
considera, per quanto Ë possibile, le esigenze di alloggio di lavoro e di
assistenza de n`imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero
nell`ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli
necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice Ë data in ogni caso immediata comunicazione
all`autoritý di polizia competente, che ne vigila l`osservanza e fa rapporto
al pubblico ministero di ogni infrazione (276).
284 Arresti domiciliari
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice
prescrive all`imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da
altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di
assistenza (22 att.; 9 reg.).
2. Quando Ë necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltý
dell`imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui
coabitano o che lo assistono.
3. Se l`imputato non puÚ altrimenti provvedere alle sue indispensabili
esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il
giudice puÚ autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di
arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette
esigenze ovvero per esercitare una attivitý lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria
iniziativa, possono controllare in ogni momento l`osservanza delle
prescrizioni imposte all`imputato (276).
5. L`imputato agii arresti domiciliari si considera in stato di custodia
cautelare (285-286).
285 Custodia cautelare in carcere
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina
agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l`imputato sia
catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi
a disposizione dell`autoritý giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell`istituto la persona sottoposta a custodia
cautelare non puÚ subire limitazione della libertý, se non per il tempo e
con le modalitý strettamente necessarie alla sua traduzione .
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si
computa a norma dell`art. 657, anche quando si tratti di custodia cautelare
subita all`estero in conseguenza di una domanda di estradizione (722) ovvero
nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell`art. 11 c.p.
286 Custodia cautelare in luogo di cura
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di
infermitý di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacitý di
intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, puÚ
disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio
psichiatrico ospedaliero (73; 95 att.), adottando i provvedimenti necessari
per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non puÚ essere mantenuto
quando risulta che l`imputato non Ë pi˜ infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell`art. 285 commi 2 e 3.
286 bis Divieto di custodia cautelare
1. Non puÚ essere mantenuta la custodia cautelare in carcere (285) nei
confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di
incompatibilitý con lo stato di detenzione. L`incompatibilitý sussiste, ed Ë
dichiarata dal giudice (279), nei casi di AIDS conclamata o di grave
deficienza immunitaria; negli altri casi l`incompatibilitý per infezione di
HIV Ë valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia
cautelare e degli effetti che sulla pericolositý del detenuto hanno le sue
attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di
incompatibilitý puÚ essere fatta dall`imputato (60, 61), dal suo difensore
(96, 97) o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilitý
il giudice dispone la revoca della misura cautelare (299), ovvero gli
arresti domiciliari (284) presso l`abitazione dell`imputato.
2. Con decreto emanato dai Ministri della Sanitý, di Grazia e Giustizia sono
definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono
altresÏ stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare
l`affezione da HIV, nonchÈ il grado di deficienza immunitaria rilevante ai
fini della situazione di incompatibilitý valutabile dal giudice.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilitý con
lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1,
ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l`infezione da HIV e sempre che
tali esigenze non possano essere soddisfatte nell`ambito penitenziario, il
giudice puÚ disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del
Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove
occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le
esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta
accertata l`incompatibilitý, altrimenti ripristina la custodia cautelare in
carcere (285) ovvero provvede a norma dell`art. 299. Se dispone gli arresti
domiciliari (284), l`esecuzione della misura avviene presso l`abitazione
dell`imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui
all`art. 1, comma 2, della L. 5 giugno 1990, n. 135.
CAPO III
Misure interdittive
Artt.287-290
287 Condizioni di applicabilitý delle misure interdittive
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in
questo Capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per
i quali la legge stabilisce la pena (278) dell`ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a tre anni (217 coord.).
288 Sospensione dall`esercizio della potestý dei genitori
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall`esercizio della
potestý dei genitori (316 c.c.; 34 c.p.), il giudice priva temporaneamente
l`imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertý sessuale (519-526 c.p.),
ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 e 571 c.p., commesso in
danno di prossimi congiunti (3074 c.p.), la misura puÚ essere disposta anche
al di fuori dei limiti di pena previsti dall`art. 287 comma 1.
289 Sospensione dall`esercizio di un pubblico ufficio o servizio
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall`esercizio di un
pubblico ufficio o servizio (28, 29, 31 c.p.), il giudice interdice
temporaneamente all`imputato, in tutto o in parte, le attivitý a essi
inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione
(314-360 c.p.), la misura puÚ essere disposta a carico del pubblico
ufficiale o dell`incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei
limiti di pena previsti dall`art. 287 comma 1.Nel corso delle indagini
preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di
sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice
procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalitý indicate agli
articoli 64 e 65.
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta
investitura popolare .
290 Divieto temporaneo di esercitare determinate attivitý professionali o
imprenditoriali
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate
professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese (30, 31 32 bis, 35, 35 bis c.p.), il giudice interdice
temporaneamente all`imputato, in tutto o in parte, le attivitý a essi
inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l`incolumitý pubblica (422-452
c.p.) o contro l`economia pubblica (499-518 c.p.), l`industria e il
commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali
in materia di societý e di consorzi o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381
c.p., la misura puÚ essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall`art. 287 comma 1.
CAPO IV
Forma ed esecuzione dei provvedimenti
Artt. 291-298
291 Procedimento applicativo
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta
al giudice competente (279, 391; 91 att.) gli elementi su cui la richiesta
si fonda, nonchÈ tutti gli elementi a favore dell`imputato e le eventuali
deduzioni a memorie difensive giý depositate.
1 bis. (Abrogato)
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice,
quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l`urgenza di soddisfare taluna
delle esigenze cautelari previste dall`art. 274, dispone la misura richiesta
con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza.
Si applicano in tal caso le disposizioni dell`art. 27.
292 Ordinanza del giudice
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L`ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullitý
rilevabile anche d`ufficio:
a) le generalitý dell`imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l`indicazione delle norme di legge
che si assumono violate;
c) l`esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che
giustificano in concreto la misura disposta, con l`indicazione degli
elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono
rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del
reato;
c bis) l`esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non
rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonchÈ, in caso di applicazione
della misura della custodia cautelare in carcere, l`esposizione delle
concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all`articolo
274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle
indagini da compiere, allorchÈ questa Ë disposta al fine di garantire
l`esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell`articolo 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2 bis. L`ordinanza contiene altresÏ la sottoscrizione dell`ausiliario che
assiste il giudice, il Sigillo dell`ufficio e, se possibile l`indicazione
del luogo in cui probabilmente si trova l`imputato.
2 ter. L`ordinanza È nulla se non contiene la valutazione degli elementi a
carico e a favore dell`imputato, di cui all`articolo 358, nonchÈ all`art. 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
3. L`incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa
la persona nei cui confronti la misura Ë disposta esime gli ufficiali e gli
agenti incaricati dal darvi esecuzione.
293 Adempimenti esecutivi
1. Salvo quanto previsto dall`art. 156, l`ufficiale o l`agente incaricato di
eseguire l`ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna
all`imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltý di nominare
un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell`art.
97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. n verbale Ë
immediatamente trasmesso ai giudice che ha emesso l`ordinanza e al pubblico
ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono
notificate all`imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o
esecuzione, sono depositate nella Cancelleria del giudice che le ha emesse
insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la
stessa. Avviso del deposito Ë notificato al difensore.
4. Copia dell`ordinanza che dispone una misura interdittiva (288-290) Ë
trasmessa all`organo eventualmente competente a disporre l`interdizione in
via ordinaria.
294 Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha proceduto
nel corso dell`udienza di convalida dell`arresto o del fermo di indiziato di
delitto, procede all`interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni
dall`inizio dell`esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia
assolutamente impedita. *
1 bis. Se la persona Ë sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva
che interdittiva, l`interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni
dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
1 ter. L`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve
avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa
istanza nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dý atto con decreto
motivato e il termine per l`interrogatorio decorre nuovamente dalla data in
cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell`impedimento o
comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l`interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni
di applicabilitý e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e
275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell`art. 299,
alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l`interrogatorio Ë condotto dal
giudice con le modalitý indicate negli artt. 64 e 65. Al pubblico ministero
e al difensore, che hanno facoltý di intervenire, Ë dato tempestivo avviso
del compimento dell`atto (93 att.).
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro
tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente,
richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
6. L`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte
del pubblico ministero non puÚ precedere l`interrogatorio del giudice.
*La Corte Costituzionale con sentenza n. 32 del 10-17 febbraio 1999
( pubblicata nella G.U. - prima seria speciale n. 8 del 22 febbraio 1999 )
dichiara l’illegittimitý costituzionale dell’art. 294, comma 1, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede che fino all’apertura
del dibattimento il giudice proceda all’interrogatorio della persona in
stato di custodia cautelare in carcere.
295 Verbale di vane ricerche
1. Se la persona nei cui confronti la misura Ë disposta non viene
rintracciata e non Ë possibile procedere nei modi previsti dall`art. 293
l`ufficiale o l`agente redige ugualmente il verbale, indicando
specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice
che ha emesso l`ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi
previsti dall`art. 296, lo stato di latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico
ministero, nei limiti e con le modalitý previste dagli artt. 266 e 267, puÚ
disporre l`intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di
altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le
disposizioni degli artt. 268, 269 e 270.
3 bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5
dell`art. 103, il giudice o il pubblico ministero puÚ disporre
l`intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di
agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti
previsti dall`art. 51, comma 3 bis .
296 Latitanza
1. E` latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare (285,
286), agli arresti domiciliari (284), al divieto di espatrio (281),
all`obbligo di dimora (283) o a un ordine con cui si dispone la carcerazione
(656).
2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un
difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia
depositata in cancelleria copia dell`ordinanza con la quale Ë stata disposta
la misura rimasta ineseguita (97 att.). Avviso del deposito Ë notificato al
difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel
procedimento penale nel quale essa Ë stata dichiarata.
4. La qualitý di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha
dato causa sia stato revocato a norma dell`art. 299 o abbia altrimenti perso
efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento Ë
stato emesso.
5. Al latitante per ogni effetto Ë equiparato l`evaso (385 c.p.).
297 Computo dei termini di durata delle misure
1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura,
dell`arresto (380, 381) o del fermo (384).
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l`ordinanza
che le dispone Ë notificata a norma dell`art. 293.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse pi˜ ordinanze che dispongono
la medesima misura per uno stesso fatto, benchÈ diversamente circostanziato
o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla
emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione
ai sensi dell`articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi
di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in
cui Ë stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati
all`imputazione pi˜ grave. La disposizione non si applica relativamente alle
ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio
disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del
presente comma.
4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei
giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la
deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio
sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata
complessiva della custodia a norma dell`art. 303 comma 4 .
5. Se l`imputato Ë detenuto per un altro reato o Ë internato per misura di
sicurezza (95 att.), gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui Ë
notificata l`ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di
detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di
questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la
custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per
esecuzione di pena di internamento per misura di sicurezza.
298 Sospensione dell`esecuzione delle misure
1. L`esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione (656) nei
confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare
personale per un altro reato ne sospende l`esecuzione, salvo che gli effetti
della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
2. La sospensione non opera quando la pena Ë espiata in regime di misure
alternative alla detenzione.
CAPO V
Estinzione delle misure
Artt.299-308
299 Revoca e sostituzione delle misure
1. Le misure coercitive (281-286) e interdittive (288-290 sono
immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilitý previste dall`art. 273 o dalle
disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari
previste dall`art. 274.
2. Salvo quanto previsto dall`art. 275, comma 3, quando le esigenze
cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare pi˜
proporzionata all`entitý del fatto o alla sanzione che si ritiene possa
essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un altra meno grave
ovvero ne dispone l`applicazione con modalitý meno gravose .
3. Il pubblico ministero e l`imputato richiedono la revoca o la sostituzione
delle misure al giudice (279), il quale provvede con ordinanza entro cinque
giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio
quando assume l`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
(294) o quando Ë richiesto della proroga del termine per le indagini
preliminari (406) o dell`assunzione di incidente probatorio (393) ovvero
quando procede all`udienza preliminare (416 s.) o al giudizio (465 s.).
3 bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla
sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su
richiesta dell`imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due
giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il
giudice procede.
3 ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la
sostituzione delle misure, prima di provvedere puÚ assumere l`interrogatorio
della persona sottoposta alle indagini. Se l`istanza di revoca o di
sostituzione È basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli giý
valutati, il giudice deve assumere l`interrogatorio dell`imputato che ne ha
fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto dall`art. 276, quando le esigenze cautelari
risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
sostituisce la misura applicata con un`altra pi˜ grave ovvero ne dispone
l`applicazione con modalitý pi˜ gravose.
4 bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l`imputato chiede la
revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua
applicazione con modalitý meno gravose, il giudice, se la richiesta non Ë
presentata in udienza, ne dý comunicazione al pubblico ministero, il quale,
nei due giorni successivi, formula le proprie richieste .
4 ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non Ë in grado di
decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza
formalitý, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o
qualitý personali dell`imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al pi˜
presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta Ë
pervenuta al giudice. Durante tale periodo Ë sospeso il termine previsto dal
comma 3 .
300 Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate
sentenze
1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono
immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della
medesima persona, Ë disposta l`archiviazione (408-411) ovvero Ë pronunciata
sentenza di non luogo a procedere (425) o di proscioglimento (529 s.).
2. Se l`imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere Ë applicata la misura di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (222 c.p.), il
giudice provvede a norma dell`art. 312.
3. Quando, in qualsiasi grado del processo, Ë pronunciata sentenza di
condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata Ë dichiarata
estinta ovvero condizionalmente sospesa (5322).
4. La custodia cautelare perde altresÏ efficacia quando Ë pronunciata
sentenza di condanna, ancorchÈ sottoposta a impugnazione, se la durata della
custodia giý subita non Ë inferiore all`entitý della pena irrogata.
5. Qualora l`imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa
sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo
stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive
(281-286) quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall`art. 274
comma 1 lett. b) o c).
301 Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall`art. 274 comma
1 lett. a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine
previsto dall`art. 292 comma 2 lett. d) non ne Ë ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione Ë disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del
pubblico ministero, anche per pi˜ di una volta, entro i limiti previsti
dagli artt. 305 e 308.
2 bis. Salvo il disposto dell`art. 292, comma 2, lettera d), quando si
procede per reati diversi sia da quelli previsti dall`articolo 407, comma 2,
lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono
richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicitý di
fatti tra loro collegati ovvero per l`elevato numero di persone sottoposte
alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento
È richiesto il compimento di atti di indagine all`estero, la custodia
cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste
dall`articolo 274, comma 1, lettera a), non puÚ avere durata superiore a
trenta giorni.
2 ter. La proroga della medesima misura È disposta, per non pi˜ di due volte
ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza,
su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate
le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui
esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell`imputato.
302 Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in
stato di custodia cautelare
1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde
immediatamente efficacia se il giudice non procede all`interrogatorio entro
il termine previsto dall`art. 294. Dopo la liberazione, la misura puÚ essere
nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo
interrogatorio, allorchÈ, valutati i risultati di questo, sussistono le
condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede
nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a
rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell`art. 294 commi 3,
4 e 5.
303 Termini di durata massima della custodia cautelare
1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dall`inizio della sua esecuzione (297) sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero
senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli artt. 442,
448, comma 1, 561 e 563:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo
quanto previsto dal numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell`ergastolo o la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell`art. 407,
comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della
reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall`emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza
che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2 ) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni,
salvo quanto previsto dal n. l);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena dell`ergastolo o la pena della reclusione superiore
nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza
che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;
1) nove mesi, se vi Ë stata condanna alla pena della reclusione non
superiore a tre anni;
2) un anno, se vi Ë stata condanna alla pena della reclusione non superiore
a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi Ë stata condanna alla pena dell`ergastolo o
della reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini
previsti dalla lett. c) senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi Ë stata condanna in primo grado,
ovvero se la impugnazione Ë stata proposta esclusivamente dal pubblico
ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della
Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase
o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla
data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i
termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del
procedimento.
3. Nel caso di evasione (385 c.p.) dell`imputato sottoposto a custodia
cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente
a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga
ripristinata la custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le
proroghe previste dall`art. 305, non puÚ superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni,
salvo quanto previsto dalla lett. a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore a venti anni.
304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
1. I termini previsti dall`art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile
a norma dell`art. 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento Ë
sospeso o rinviato per impedimento dell`imputato o del suo difensore (486)
ovvero su richiesta dell`imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di
acquisizione della prova (509) o a seguito di concessione di termini per la
difesa (108, 451, 519, 520);
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento Ë
sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell`allontanamento
o della mancata partecipazione di uno o pi˜ difensori che rendano privo di
assistenza uno o pi˜ imputati;
c ) nella fase del giudizio durante la pendenza dei termini previsti
dall`articolo 544, commi 2 e 3.
2. I termini previsti dall`art. 303 possono altresÏ essere sospesi, nella
fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall`art. 407, comma
2, lett. a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi durante il
tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio
di primo grado (525 ss.) o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione Ë disposta dal giudice, su
richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell`art.
310.
4. I termini previsti dall`art. 303, comma 1, lett. a), sono sospesi, con
ordinanza appellabile a norma dell`art. 310, se l`udienza preliminare Ë
sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e
b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma
4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si
riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa
separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non puÚ comunque superare il doppio
dei termini previsti dall`art. 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati
della metý previsti dall`art. 303, comma 4, ovvero, se pi˜ favorevole, i due
terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o
ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell`ergastolo Ë equiparata alla
pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite
relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene
conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b).
305 Proroga della custodia cautelare
1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando Ë disposta
perizia sullo stato di mente dell`imputato, i termini di custodia cautelare
sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l`espletamento della
perizia. La proroga Ë disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del
pubblico ministero, sentito il difensore. L`ordinanza Ë soggetta a ricorso
per cassazione nelle forme previste dall`art. 311.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero puÚ altresÏ
chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a
scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad
accertamenti particolarmente complessi, rendano indispensabile il protrarsi
della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore,
provvede con ordinanza appellabile a norma dell`art. 310. La proroga Ë
rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall`art. 303 comma 1 non
possono essere comunque superati di oltre la metý.
306 Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme
del presente Titolo, il giudice dispone con ordinanza l`immediata
liberazione della persona sottoposta alla misura (98 att).
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice
adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione
delle misure medesime.
307 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
1. Nei confronti dell`imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il
giudice, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la custodia
cautelare, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti.
2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell`art. 275, Ë
tuttavia ripristinata:
a) se l`imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una
misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla
natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari
previste dall`art. 274
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di
secondo grado, quando ricorre l`esigenza cautelare prevista dall`art. 274
comma 1 lett. b) .
3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il
procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del
termine previsto dall`art. 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia
anteriormente subita.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al
fermo dell`imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una
misura cautelare disposta a norma del comma 1, si Ë dato alla fuga. Del
fermo Ë data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo Ë
stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul
fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice
per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta,
dispone con ordinanza quando ne ricorrono le condizioni, la misura della
custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.
5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro
venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del
comma 2 lett. a).
308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare (281-283) perdono
efficacia quando dall`inizio della loro esecuzione Ë decorso un periodo di
tempo pari al doppio dei termini previsti dall`art. 303.
2. Le misure interdittive (288-290) perdono efficacia quando sono decorsi
due mesi dall`inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano
state disposte per esigenze probatorie, il giudice puÚ disporne la
rinnovazione anche al di lý di due mesi dall`inizio dell`esecuzione,
osservati i limiti previsti dal comma 1.
3. L`estinzione delle misure non pregiudica l`esercizio dei poteri che la
legge attribuisce al giudice penale o ad altre autoritý nell`applicazione di
pene accessorie o di altre misure interdittive.
CAPO VI
Impugnazioni
Artt.309-311
309 Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento,
l`imputato puÚ proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della
ordinanza che dispone una misura coercitiva (281-286, 313-3), salvo che si
tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l`imputato latitante (296) il termine decorre dalla data di
notificazione eseguita a norma dell`art. 165. Tuttavia, se sopravviene
l`esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando
l`imputato prova d l non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. n difensore dell`imputato puÚ proporre la richiesta di riesame entro
dieci giorni dalla notificazione dell`avviso di deposito dell`ordinanza che
dispone la misura.
3 bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per
i quali È stato disposto il differimento del colloquio, a norma
dell`articolo 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame Ë presentata nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e
583.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all`autoritý giudiziaria
procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il
quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell`art.
291, comma 1, nonchÈ tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona
sottoposta alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi
ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltý di enunciare nuovi motivi
davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima
dell`inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide,in composizione collegiale, il
tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione
distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione Ë compreso
l`ufficio del giudice che ha emesso l`ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio
nelle forme previste dall`articolo 127. L`avviso della data fissata per
l`udienza Ë comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero
presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha
richiesto l`applicazione della misura; esso Ë notificato, altresÏ, entro lo
stesso termine, all`imputato ed al suo difensore. Fino al giorno
dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltý per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l`applicazione della misura
puÚ partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il
tribunale indicato nel comma 7.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (101 att.) il tribunale, se
non deve dichiarare l`inammissibilitý della richiesta (99 att.), annulla,
riforma o conferma l`ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla
base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell`udienza. Il tribunale
puÚ annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole
all`imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero puÚ
confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del
provvedimento stesso.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5
o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine
prescritto, l`ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia
(306).
[Articolo modificato dal Decreto legge 23 ottobre 1996, convertito con
modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 652.]
310 Appello
1. Fuori dei casi previsti dall`art. 309 comma 1, il pubblico ministero,
l`imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze
in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i
motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell`art. 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7.
Dell`appello Ë dato immediato avviso all`autoritý giudiziaria procedente
che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l`ordinanza
appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al
tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall`art.
127. Fino al giorno dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria
con facoltý per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale
decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
3. L`esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo
l`appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare Ë sospesa
fino a che la decisione non sia divenuta definitiva (588).
311 Ricorso per cassazione
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico
ministero che ha richiesto l`applicazione della misura, l`imputato e il suo
difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell`avviso di deposito del
provvedimento. Il ricorso puÚ essere proposto anche dal pubblico ministero
presso il tribunale indicato nel comma 7 dell`articolo 309.
1-bis. Sull`appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella
quale ha sede l`ufficio che ha emesso il provvedimento.
2. Entro i termini previsti dall`art. 309 commi 1, 2 e 3, l`imputato e il
suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per
violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva
(281-286, 313-3). La proposizione del ricorso rende inammissibile la
richiesta di riesame.
3. Il ricorso Ë presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la
decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che
ha emesso l`ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso
all`autoritý giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo,
trasmette gli atti alla Corte di Cassazione (100 att.).
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati
contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltý di enunciare nuovi
motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell`inizio della
discussione.
5. La Corte di Cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli
atti osservando le forme previste dall`art. 127.
CAPO VII
Applicazione provvisoria di misure di sicurezza
Artt.312-313
312 Condizioni di applicabilitý
1. Nei casi previsti dalla legge (206 c.p.), l`applicazione provvisoria
delle misure di sicurezza Ë disposta dal giudice (279, 658), su richiesta
del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando
sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le
condizioni previste dall`art. 273 comma 2.
313 Procedimento
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell`articolo 292, previo
accertamento sulla pericolositý sociale dell`imputato (203 c.p.). Ove non
sia stato possibile procedere all`interrogatorio della persona sottoposta
alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la
disposizione dell`art. 294.
2. Salvo quanto previsto dall`art. 299 comma 1, ai fini dell`art. 206 comma
2 c.p.p., il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolositý sociale
dell`imputato nei termini indicati nell`art. 72.
3. Ai fini delle impugnazioni (309, 311) la misura prevista dall`art. 312 Ë
equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione
per l`ingiusta detenzione (314, 315).
CAPO VIII
Riparazione per l`ingiusta detenzione
Artt.314-515
314 Presupposti e modalitý della decisione
1. Chi Ë stato prosciolto con sentenza irrevocabile (648) perchÈ il fatto
non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchÈ il fatto non
costituisce reato o non Ë previsto dalla legge come reato, ha diritto a
un`equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia
dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al
condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia
cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il
provvedimento che ha disposto la misura Ë stato emesso o mantenuto senza che
sussistessero le condizioni di applicabilitý previste dagli artt. 273 e 280.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a
favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di
archiviazione (409, 411) ovvero sentenza di non luogo a procedere (425).
4. Il diritto alla riparazione Ë escluso per quella parte della custodia
cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una
pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti
all`applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro
titolo.
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione Ë stato
affermato che il fatto non Ë previsto dalla legge come reato per abrogazione
della norma incriminatrice (2 c.p.), il diritto alla riparazione Ë altresÏ
escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della
abrogazione medesima.
315 Procedimento per la riparazione
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilitý,
entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di
condanna Ë divenuta irrevocabile (648), la sentenza di non luogo a procedere
Ë divenuta inoppugnabile (428) o il provvedimento di archiviazione Ë stato
pronunciato.
2. L`entitý della riparazione non puÚ comunque eccedere L. 100 milioni.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione
dell`errore giudiziario (643-647) |
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